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Il tradimento del coniuge incide sull’affidamento dei figli?

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlare con voi di un argomento davvero particolare che coinvolge diversi interessi rilevanti nell’ambito delle dinamiche familiari.

L’infedeltà, si sa, costituisce uno dei principali motivi di crisi coniugale e, in alcuni casi, può determinare anche l’addebito della separazione ovvero l’imputazione al coniuge infedele della “colpa” della fine del matrimonio.

Ciò avviene quando il tradimento da parte del coniuge è stato la causa della crisi coniugale che ha poi portato alla separazione.

Diverso, invece, il caso in cui la crisi tra i coniugi sia sorta prima del tradimento: in tale ipotesi, infatti, non vi può essere addebito della separazione in capo al coniuge infedele.

Ciò premesso, la convinzione che l’infedeltà coniugale possa incidere ed avere conseguenze negative anche nei rapporti genitori-figli è sempre stata molto radicata nella società, ma cosa c’è di vero?

Il fatto che uno dei due coniugi tradisca l’altro può essere un motivo sufficiente per affidare i figli al coniuge tradito?

Vediamo cosa dicono la legge e la giurisprudenza al riguardo.

Nel nostro ordinamento, l’affidamento dei figli minori viene determinato dal giudice tenendo conto esclusivamente del preminente interesse degli stessi.

In particolare, nel valutare a chi e con quali modalità i figli minori devono essere affidati, il giudice considera la capacità genitoriale di ciascun genitore al fine di comprendere chi, tra i due, sia daindividuare come genitore collocatario prevalente in quanto maggiormente idoneo a garantire il benessere e la serena crescita della prole.

Sul punto occorre evidenziare che la capacità genitoriale esula da eventuali tradimenti perpetrati da un coniuge nei confronti dell’altro, con la conseguenza che, in linea di massima, l’infedeltà di un genitore non viene presa in considerazione dal giudicante nel disciplinare l’affidamento dei figli.

Il tradimento, insomma, non implica che il coniuge infedele sia anche un cattivo genitore, con la conseguenza che lo stesso non può vedersi privato dei figli o subire limitazioni all’esercizio del diritto di visita per il solo fatto di aver tradito l’altro coniuge.

Attenzione però!

Va infatti precisato che il tradimento di un genitore può assumere rilevanza anche in materia di affidamento della prole quando sia dimostrato che il comportamento tenuto dal genitore ha arrecato un pregiudizio ai figli minori.

Pensiamo, ad esempio, all’ipotesi in cui il genitore, con le sue condotte, trascuri gravemente la prole, esponga i figli a situazioni dannose o pericolose o, ancora, determini situazioni di forte conflitto familiare che possono ripercuotersi negativamente sui minori.

COSA NE PENSO IO?

Credo che, quando si parla di figli minori, sia sempre necessario saper distinguere tra la sfera personale – ovvero quella di partner – e quella genitoriale.

Un comportamento moralmente discutibile all’interno del rapporto di coppia, come il tradimento, non può e non deve essere automaticamente inteso come sintomo di incapacità genitoriale anche se deve essere vagliata dal Giudice caso per caso senza generalizzare.

Del resto, tutelare i propri figli significa anche andare oltre al “chi ha ragione e chi ha torto”, “chi ha sbagliato e chi no” e ciò al fine di garantire loro quanto più possibile stabilità, equilibrio e continuità affettiva.



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