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Indagato per stalking alla moglie: può vedere il figlio?

Care lettrici e cari lettori, oggi voglio parlarvi di un argomento davvero interessante e delicato.

Pochi giorni fa si è celebrata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, evento nel corso del quale si è avuto modo di ricordare i tantissimi casi di stalking di cui quotidianamente si sente parlare ai telegiornali.

Nonostante l’espansione del fenomeno, vi è un aspetto che spesso viene trascurato o comunque non considerato, ovvero quello delle sorti dei rapporti familiari che sottostanno ad una coppia in cui uno dei due commette o ha commesso atti persecutori o violenze nei confronti dell’altro.

Quando parliamo di atti persecutori ma, più in generale, di violenza di genere, siamo portati a “ridurre” la questione a soli due individui, la vittima e il carnefice, ma non è così.

Dietro i fatti di cronaca ci sono famiglie, madri, padri e figli i cui equilibri vengono irrimediabilmente compromessi.

In quest’ottica, viene da chiedersi quale sia la sorte dei rapporti tra un padre, indagato per atti persecutori nei confronti della moglie, e dei propri figli.

In particolare, il soggetto indagato per atti persecutori ha il diritto di continuare a vedere e ad intrattenere un rapporto con i propri figli?

Sul punto la giurisprudenza è intervenuta più volte, da ultimo con una recentissima pronuncia.

Il caso, per l’appunto, è quello di un uomo al quale, a seguito delle indagini per atti persecutori nei confronti della moglie, è stata applicata la misura del divieto di avvicinamento alla stessa, divieto poi esteso anche al figlio minore.

La questione giugne fino alla Suprema Corte, ove l’uomo chiede la revoca della misura cautelare nei confronti del figlio.

La Cassazione, ricorda che l’art. 282 ter c.p.p. dispone che, qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

Ciò premesso, i Giudici evidenziano che il principio fondante delle decisioni sulle questioni riguardanti i minori deve sempre essere quello del “Best Interest of the Child” sancito dall’art. 3 e dall’art. 8 della CEDU nonché dall’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in forza del quale nei provvedimenti afferenti ai minori, devono essere prese in considerazione eventuali pregresse azioni violente del genitore maltrattante non solo nei confronti del minore ma anche nei riguardi dell’altro genitore”.

Proprio sulla scorta di questo principio, la Cassazione ritiene che, anche se in sede civile era stato riconosciuto il diritto di visita del genitore nei confronti del figlio minore, il divieto di avvicinamento sia da considerarsi perfettamente legittimo in quanto nel giudizio di bilanciamento tra il diritto del genitore maltrattante di esercitare il proprio diritto di visita e il diritto del minore ad essere tutelato, quest’ultimo deve prevalere sempre.

COSA NE PENSO IO?

Credo che nel momento in cui si diventa genitori, occorre avere una diversa e più piena consapevolezza delle conseguenze e degli effetti che ogni nostra azione – buona o cattiva che sia – può avere sui nostri figli.

Essere genitori comporta un grado di responsabilità particolare che implica, se necessario,anche il mettere in secondo piano le proprie necessità quando ciò può essere utile a garantire il benessere dei propri figli.

Questo e solo questo, del resto, deve essere l’unico obiettivo da perseguire, come anche il principio del “best interest of the child” ci ricorda.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

Avv. Fulvia Fois



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