L’infedeltà del coniuge è sempre motivo di addebito della separazione?

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlare con voi di un tema spinoso, ovvero l’addebito della separazione.
Come noto, l’addebito della separazione consiste nell’attribuzione della responsabilità della fine del matrimonio a uno dei coniugi, a causa della violazione, da parte dello stesso, dei doveri coniugali sanciti dal Codice Civile.
Ma in quali casi è possibile chiedere ed ottenere che all’altro coniuge venga imputato l’addebito della separazione?
I motivi di addebito, in realtà, possono essere molteplici.
Pensiamo, ad esempio, al caso in cui uno dei due coniugi sia infedele o non presti assistenza all’altro coniuge malato, ma anche al caso in cui il coniuge abbandoni il tetto coniugale o, ancora, al caso in cui il coniuge tenga condotte violente in famiglia.
Tra tutti questi motivi, il più ricorrente è, certamente, l’infedeltà del coniuge.
Ciò premesso, il tradimento da parte del coniuge è sempre motivo di addebito?
In realtà no.
Comunemente si pensa che il tradimento da parte del coniuge, in quanto violazione del dovere di fedeltà coniugale previsto dall’art. 143 del Codice Civile, comporti automaticamente l’addebito della separazione a carico del coniuge infedele.
Questo, tuttavia, non è sempre vero.
Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha sancito che: “L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un’indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l’infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale.” (Cassazione civile sez. I, 29/04/2024, n.11394).
Il coniuge interessato a chiedere l’addebito della separazione deve dare prova dell’infedeltà altrui, mentre al coniuge cui viene contestato l’addebito, spetta eventualmente dimostrare che la coppia era in crisi già in epoca antecedente il tradimento.
In altre parole, affinché l’infedeltà del coniuge possa fondare una richiesta di addebito della separazione, è necessario che il tradimento sia stata la causa diretta e determinante della fine del matrimonio.
Se invece la relazione era già gravemente compromessa e la crisi coniugale era in atto da tempo, il tradimento può essere considerato una mera conseguenza e non la causa della rottura.
La giurisprudenza è dunque chiara: l’infedeltà comporta l’addebito solo quando interrompe un matrimonio ancora sano.
Se, al contrario, la convivenza era già divenuta intollerabile per altre ragioni, il tradimento potrà al massimo confermare la crisi, ma non giustificare da solo una sentenza di addebito.
COSA NE PENSO IO?
Credo che sia fondamentale, anche in una sede delicata come quella della separazione, non dare mai nulla per scontato, anche quando le cose ci sembrano ovvie.
Come abbiamo visto, al fine della pronuncia di addebito non basta che vi sia stato un comportamento contrario ai doveri coniugali: occorre dimostrare che proprio quel comportamento ha determinato la rottura del matrimonio.
Per questo è fondamentale affrontare queste scelte con lucidità e consapevolezza.
Avv. Fulvia Fois

