OnlyFans: condividere i video hot senza il consenso dell’autore è reato

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlare con voi di un argomento davvero particolare ed interessante.
Avrete certamente sentito parlare di OnlyFans, piattaforma famosa per i contenuti “a luci rosse” creati, condivisi e venduti da uomini e donne che guadagnano denaro in base alla quantità di utenti che è iscritta al loro profilo.
Se il sito ha sempre fatto molto discutere sotto il profilo “morale”, di recente ha assunto rilevanza anche in ambito giuridico.
In particolare, ad attirare l’attenzione sono stati numerosi casi in cui alcuni utenti, dopo aver acquistato video e foto a contenuto sessuale, li hanno poi condivisi a terze persone senza il consenso dei creator digitali e dei soggetti ritratti.
Questi episodi hanno portato a chiedersi se la condivisione di contenuti pubblicati su OnlyFans senza il consenso dei soggetti ritratti possa o meno integrare il reato di revenge porn.
Il revenge porn è il nome più comune del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, previsto dall’art. 612 ter del Codice Penale che punisce con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro chiunque dopo averli realizzati o sottratti, diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicitoe destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate.
La stessa pena si applica anche a chi, dopo aver ricevuto o comunque acquisito i contenuti hard, li diffonde senza il consenso del soggetto rappresentato.
Dunque, oggi secondo l’art. 612 ter c.p., viene punito non solo chi diffonde video o immagini pornografiche dopo averle realizzate o sottratte ma anche chi diffonde questi contenuti dopo averli ricevuti (magari dalla stessa vittima).
Ciò premesso, di recente anche la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla configurabilità del reato di revenge porn in ipotesi di condivisione di contenuti da OnlyFans.
Il caso è quello di una ragazza che decide di aprire un profilo OnlyFans con cui condividere contenuti con altri due amici.
Ad un certo punto, uno dei due ragazzi condivide un video ricevuto dalla ragazza ad un altro utente, senza preoccuparsi di chiedere il consenso della diretta interessata.
Avendo scoperto che il suo video era stato diffuso ad un soggetto terzo senza il suo consenso, la ragazza sporge formale denuncia-querela per il reato di revenge porn.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha chiarito che commette il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti anche “chi, avendo ricevuto o comunque acquisito materiale visivo pubblicato sul social network OnlyFans, lo trasmette a terzi senza il consenso della persona ritratta, in quanto il consenso espresso da quest’ultima al momento della condivisione (nel caso di specie, a pagamento) è circoscritto alla facoltà di visualizzazione del solo destinatario del contenuto” (Cass. Pen., 30169/2025).
Nel caso di specie, il ragazzo ha acquisito il video (che gli era stato inviato dalla vittima in chat privata) attraverso la tecnica della “registrazione dello schermo” – non essendo possibile agli utenti di OnlyFans scaricare i file ricevuti da un altro utente – e, dunque, sicuramente il consenso della persona offesa alla condivisione a terzi deve ritenersi escluso.
COSA NE PENSO IO?
La condivisione non autorizzata di contenuti acquistati su piattaforme come OnlyFans, soprattutto quando si tratta di materiale intimo o sessualmente esplicito, rappresenta una grave violazione della dignità e dell’autodeterminazione sessuale della persona ritratta.
Acquistare un contenuto non equivale ad acquistarne i diritti di diffusione. L’illecita condivisione dimostra quanto sia urgente una più profonda educazione al rispetto dei confini dell’altrui intimità, anche e soprattutto nell’ambiente virtuale.

