È possibile lasciare tutti i propri beni ad un animale?
Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlare con voi di un argomento davvero molto particolare ma estremamente rilevante e interessante ovvero la possibilità, per il padrone di un animale domestico, di lasciare tutti i propri beni a quest’ultimo.
Il fatto di garantire al proprio amico a 4 zampe un futuro sereno, l’idea di poter in qualche modo continuare a prendersi cura dello stesso anche dopo la propria morte o il semplice fatto di voler premiare la sua fedeltà sono solo alcuni dei motivi che possono spingere una persona a decidere di disporre del proprio patrimonio in favore del cane, del gatto o di un altro animale da compagnia.
Ma cosa dice la legge al riguardo?
In realtà, il nostro ordinamento non permette di lasciare i propri beni ad un animale, né di intestare allo stesso beni di alcun tipo.
In altre parole, dal momento che all’animale non è riconosciuta capacità giuridica, non è possibile riconoscergli tutta o parte della propria eredità.
Nonostante ciò, ci sono comunque altre strade che il soggetto interessato può percorrere per garantire che una parte delle proprie sostanze venga utilizzata per far fronte alle necessità e alle cure del proprio animale da compagnia.
Ad esempio, il soggetto interessato può designare un erede che, grazie al denaro e ai beni ricevuti in eredità, si prenda cura dell’animale assicurandogli vitto, alloggio e garantendo il suo benessere.
Ancora, il padrone dell’animale può individuare associazioni animaliste cui lasciare i propri beni e cui affidare il proprio animale.
In tutta questa complessa disciplina, occorre necessariamente considerare anche che il Codice civile individua delle categorie di soggetti (coniuge, figli e genitori del defunto) a cui per legge viene destinata una quota di patrimonio, indipendentemente dalla volontà del de cuius.
Lo scopo di questa previsione è quello di evitare che i soggetti che – si presume – sono stati più vicini al de cuius nel corso della sua vita, possano ritrovarsi improvvisamente senza alcun bene.
A tali soggetti l’ordinamento riconosce una quota di eredità (la cd. legittima) che non può essere intaccata nemmeno in forza di un testamento.
Ciò significa che, anche se il defunto ha fatto testamento, una parte dell’eredità è destinata per legge a questi soggetti e pertanto, non sarà possibile per lui disporne liberamente.
Da ciò deriva che il proprietario dell’animale può utilmente disporre in favore (seppur indirettamente) del suo amico a 4 zampe esclusivamente della quota disponibile del proprio patrimonio, ovvero dei beni che residuano rispetto alla quota di legittima spettante ai legittimari: se questa ripartizione non viene rispettata, i legittimari possono impugnare il testamento.
COSA NE PENSO IO?
Credo che il ruolo fondamentale e sempre più centrale che gli animali ricoprono nelle nostre vite renda necessario un ripensamento della disciplina successoria.
Prendendo esempio da quanto accade oltreoceano, credo che sia importante riconoscere la possibilità di predisporre dei lasciti in favore dei nostri amici a 4 zampe.
Tuttavia, in attesa che ciò accada, non resta che attenersi a quanto previsto dalla legge, possibilmente rivolgendosi ad un Notaio al fine di garantire la correttezza delle proprie operazioni e, conseguentemente, il rispetto delle proprie volontà.