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Profili social dei figli minori: il genitore può chiederne la chiusura

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlare con voi di un interessantissimo argomento, ovvero la tutela della privacy dei minori.

Si tratta di un tema molto delicato che sempre più spesso viene portato all’attenzione dei tribunali italiani a causa di lesioni più o meno gravi del diritto all’immagine e alla riservatezza dei minori da parte di genitori, parenti o soggetti terzi.

Oltre al fenomeno dello sharenting – ovvero la condivisione on-line di contenuti relativi ai propri figli senza il consenso di uno o di entrambi i genitori – un’altra importante problematica può essere data dall’utilizzo scriteriato dei social network da parte dei minori o dei genitori.

Pensiamo, ad esempio, all’ipotesi in cui uno dei genitori, senza il consenso dell’altro, apre dei profili social (Facebook, Instagram, TikTok) a nome dei propri figli minori, senza poi effettuare alcun controllo in merito a ciò che viene ivi pubblicato o, peggio, caricando di sua spontanea volontà le immagini dei minori.

In casi del genere, cosa può fare il genitore che non è d’accordo?

Nel momento in cui si crea un profilo social e si inseriscono i dati personali del minore (nome, cognome, data di nascita, e-mail, fotografie, ecc.),si acconsente al loro trattamento da parte della piattaforma.

Tuttavia, il consenso al trattamento dei dati deve essere valido e affinché ciò sia possibile, è importante distinguere a seconda dell’età del soggetto interessato.

Per la legge italiana, il consenso al trattamento dei propri dati personali può essere validamente prestato autonomamente dal minore che ha compiuto gli anni 14, mentre per i minori infraquattordicenni, per essere valido, il consenso deve essere prestato da entrambi i genitori.

Da ciò deriva che il minore che ha compiuto 14 anni può legittimamente aprire in via autonoma un proprio profilo social, fermo restando l’obbligo per i genitori di vigilare sull’utilizzo che il minore fa del profilo e sui contenuti che vengono pubblicati.

Diverso, invece, il caso dei minori che non hanno ancora compiuto 14 anni.

I minori di anni 14, non potendo esprimere in prima persona un valido consenso al trattamento dei propri dati personali, non possono creare legittimamente dei propri profili social: il consenso al trattamento dei dati personali, in questi casi, deve essere prestato da entrambi i genitori ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale con la conseguenza che, qualora questo requisito non sia stato rispettato, i genitori possono chiedere la rimozione del profilo social creato.

Lo stesso dicasi per l’ipotesi in cui a creare il profilo social del minore degli anni 14 sia stato soltanto uno dei genitori senza il consenso dell’altro.

Anche in questo caso, dunque, il genitore interessato può chiedere la rimozione delle immagini dei figli condivise sui social e la chiusura del profilo social creato.

Non solo.

Qualora l’altro genitore abbia fatto un uso improprio e sconveniente dello e ciò abbia arrecato un pregiudizio ai minori, si potrà valutare di agire anche in riferimento alla responsabilità genitoriale.

COSA NE PENSO IO?

Creare profili social per i propri figli, soprattutto se molto piccoli, significa esporli a un mondo digitale che non possono comprendere né controllare. I genitori, spesso inconsapevolmente, mettono a rischio la privacy e la sicurezza dei minori, aprendo le porte a sguardi indiscreti, giudizi e potenziali pericoli.

Per questo, in un’epoca come quella che stiamo vivendo è fondamentale che i genitori tornino a interrogarsi sul significato più profondo e completo di cosa significhi proteggere i propri figli e ciò anche nella quotidiana realtà virtuale.



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