Rapporti di vicinato: dalle scaramucce agli atti persecutori
Rapporti di vicinato: dalle scaramucce agli atti persecutori
L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois si occupa di un tema caro a molti, la convivenza con vicini maleducati a cui verrebbe voglia di "dare una lezione"
Care lettrici e cari lettori,
questa settimana voglio parlarvi di un argomento davvero molto interessante, che sono certa catturerà l’attenzione di tanti.
I rapporti di vicinato, si sa, oltre ad essere estremamente delicati e fragili, sono altresì estremamente volubili. Capita spesso, infatti, che due dirimpettai o due vicini che fino a qualche giorno prima disquisivano tranquillamente, arrivino a non salutarsi nemmeno per colpa di un ramo di un albero troppo lungo o di un cane troppo rumoroso.
Da ciò nasce uno screzio che diventa poi fonte di una serie infinita di “dispettucci” e ripicche reciproche che, tuttavia, possono diventare molto pericolose.
Va infatti considerato che in alcuni casi, anche quelle che possono apparire come meri dissapori tra vicini, possono assumere rilevanza penale e, addirittura, integrare il reato di atti persecutori.
L’art. 612 bis del Codice Penale, infatti, sanziona chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
In particolare, affinché si possa parlare di atti persecutori, è necessario che le condotte del soggetto si concretizzino in minacce o in molestie, categoria, quest’ultima, in cui trovano alloggio davvero tantissimi comportamenti abitualmente tenuti tra vicini di casa.
Pensiamo, ad esempio, al vicino di casa che si cimenta in appostamenti notturni o che parcheggia sistematicamente la propria auto davanti al nostro ingresso impedendoci di uscire.
Ma pensiamo anche a reiterate minacce, insulti, filmati girati dal vicino con il proprio smartphone e, ancora, a gesti intimidatori o semplicemente molesti dallo stesso posti in essere, come far suonare appositamente l’allarme di casa ogni mattina, o lanciare sassi e altri oggetti nel giardino dei vicini, ma anche aizzare il proprio animale domestico per intimorire il vicinato.
Trattasi di condotte a fronte delle quali la giurisprudenza ha riconosciuto la sussistenza del reato di atti persecutori.
Va comunque precisato che, affinché si possa effettivamente parlare di atti persecutori, è necessario che le condotte incriminate abbiano prodotto nella vittima uno degli eventi indicati dall’art. 612 bis c.p., vale a dire un grave e perdurante stato di ansia o di paura, ovvero il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto ovvero abbiano determinato un cambiamento delle abitudini di vita della vittima.
Sul punto, la giurisprudenza ha più volte evidenziato che il delitto di atti persecutori prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo, sicché, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità.
Interessante poi evidenziare come, in casi particolarmente gravi, le condotte del vicino possano addirittura legittimare l’adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
COSA NE PENSO IO?
Credo che le condanne nei confronti di condomini poco rispettosi siano assolutamente necessarie ed utili come deterrente
Debbo tuttavia evidenziare come molte questioni trascinate poi nelle aule di Tribunale potrebbero essere evitate osservando le basilari regole di buona educazione e senso civico che fin da piccolissimi dovremmo essere abituati a rispettare ma, soprattutto, armandosi di pazienza.
Del resto, come si dice, “nemmeno l’uomo più buono può stare in pace, se ciò non garba al cattivo vicino”.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.
Avv. Fulvia Fois