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Responsabilità penale dell’insegnante: quali limiti ha il potere educativo?

Care lettrici e cari lettori,

oggi voglio parlarvi di un tema davvero interessante, ovvero la responsabilità penale degli insegnanti per le condotte dagli stessi serbate nei confronti degli alunni nel corso dell’attività didattica.

Quante volte, parlando della scuola, abbiamo sentito di bacchettate sulle dita, punizioni dietro la lavagna o addirittura, in ginocchio sui ceci? Qualcuno di voi potrà dire, ma avvocato, questo è successo e succedeva in passato!

Ma forse non è così

Sono racconti questi che al solo pensiero ci fanno rabbrividire ma al contempo ci portano a riflettere su come si è evoluto il ruolo dell’insegnante nel corso dei decenni fino ad arrivare ai giorni nostri in cui, spesso, ci troviamo di fronte a casi in cui è proprio l’insegnante a doversi difendere dalle angherie degli alunni.

Proprio questo mutamento di prospettiva ha fatto sì che le condotte del corpo docente italiano siano sempre più spesso oggetto di denuncia da parte dei genitori degli studenti, denunce che tuttavia, in alcuni casi, si rivelano essere infondate.

Ma in quali casi, invece, le condotte di un insegnante posso assumere rilevanza penale?

Quando parliamo di rilevanza penale delle condotte del corpo docente facciamo riferimento soprattutto all’art. 571 del Codice Penale inerente l’abuso dei mezzi di correzione o disciplina, volto a punire chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte.

Elemento essenziale è proprio il concetto di abuso.

Abusare di un mezzo di correzione, infatti, significa essere legittimamente titolari di un potere educativo nei confronti degli alunni ma utilizzare quel potere per scopi e finalità diverse da quelle per cui lo stesso è stato attribuito ovvero andando oltre i suoi limiti di esercizio.

La stessa Corte di Cassazione ha infatti chiarito che l’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina consiste nell’uso inappropriato di metodi, strumenti e comportamenti correttivi o educativi che normalmente sarebbero consentiti dalla scienza pedagogica (rimproveri, esclusioni dalle attività didattiche) e che devono sempre essere esercitati con mezzi consentiti e proporzionati, senza superare i limiti previsti dall’ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell’altrui personalità.

A fronte di ciò, ad esempio, si è ritenuto integrato il reato per un insegnante che aveva tenuto un atteggiamento denigratorio nei confronti di un alunno, compiendo nei suoi confronti gesti di violenza morale o fisica, così come per un’insegnante che aveva minacciato di bocciare gli alunni per costringerli a scrivere una lettera in cui ritrattavano le accuse nei suoi confronti.

Il punto della questione è dunque chiaro.

Affinché si possa parlare di abuso dei mezzi di correzione è necessario che lo strumento di cui il docente abusa sia legittimamente attribuito allo stesso, mentre in tutti i casi in cui il docente ponga in essere condotte che sono evidentemente eccedenti la sfera di poteri allo stesso attribuita dall’ordinamento, e dunque già di per sé illecite, non si potrà parlare del reato di cui all’art. 571 c.p. ma si qualificheranno, invece, diverse ipotesi delittuose a seconda dei casi.

A titolo esemplificativo, si è ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti l’insegnante che aveva più volte apostrofato l’alunno con epiteti ingiuriosi davanti agli altri compagni, così come è stato riconosciuto il reato di percosse in capo all’insegnante che abbia tentato di mettere la faccia dell’alunno nel lavandino.

COSA NE PENSO IO?

Credo che le pronunce passate in rassegna debbano farci riflettere sotto due punti di vista.

In primo luogo è necessario – come del resto in ogni caso in cui si tratti di formulare un’accusa nei confronti di un soggetto – informarsi adeguatamente e valutare concretamente, con l’aiuto di un professionista, se sussistano o meno i presupposti per procedere.

In secondo luogo, il fatto che nel 2023 vi siano dei procedimenti a carico di insegnanti per comportamenti abominevoli, spesso posti in essere nei confronti di bimbi piccolissimi, che non hanno nemmeno la forza di raccontare quello di cui sono stati vittime, è inaccettabile.

Ciò risulta essere per me e credo non solo, un chiaro segnale che qualcosa non va e che c’è la necessità di implementare sia i controlli in merito alle capacità psico-attitudinali del corpo docente, sia le forme di tutela atte a prevenire questi crimini.

                                                                                                                                                                                                                                                                        AVV. FULVIA FOIS

 



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