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Sexting: può essere motivo di addebito della separazione?

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlare con voi di un argomento davvero molto interessante e particolare, ovvero la rilevanza del cd. “sexting” al fine dell’addebito della separazione.

Quando parliamo di sexting – neologismo derivato dalla fusione delle parole inglesi sex (sesso) e texting (invio di sms), facciamo riferimento allo scambio di messaggi, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito attraverso l’uso di dispositivi informatici.

Come potete immaginare, il sexting non è una prerogativa dei single ma è praticato anche da soggetti che sono già impegnati in una relazione sentimentale o in un matrimonio.

In questi casi, viene da chiedersi se il sexting può essere interpretato come un tradimento e se, nel caso in cui venga attuato da una persona sposata, possa assurgere a causa di addebito della separazione.

Il nostro ordinamento prevede la fedeltà non solo come valore morale ma anche come obbligo giuridico tra i coniugi e ciò in quanto l’art. 143 del Codice Civile stabilisce l’obbligo reciproco di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione e coabitazione tra i coniugi.

Proprio perché viola uno dei doveri fondamentali del matrimonio, l’infedeltà coniugale è considerata una causa di addebito della separazione.

Ma cosa succede se il tradimento è solo “virtuale” come nel caso del sexting? In questo caso si può ancora parlare di addebito?

Ebbene, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta in merito affermando che costituisce violazione degli obblighi di fedeltà ai sensi dell’art. 143 del Codice Civile anche la mera ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet.

Secondo i Giudici, infatti, si tratta di “condotta oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione” (Cass. Civ., n. 9384/2018).

Ciò premesso, risulta evidente che, ad oggi, la nozione di tradimento rilevante ai fini dell’addebito travalica l’idea di mero contatto fisico, assumendo importanza tutte quelle condotte – ancorché solo virtuali – idonee a pregiudicare il rapporto di fiducia fondante il vincolo matrimoniale.

Ne deriva quindi che anche lo scambio di sms, foto o video a contenuto sessuale con soggetti diversi dal coniuge può essere considerata causa di addebito.

Affinché ciò avvenga, tuttavia, è necessario che tali condotte siano non solo provate, ma abbiano anche inciso negativamente sul rapporto coniugale, deteriorandolo e che siano dunque state la causa di un’irreversibile crisi.

COSA NE PENSO IO?

Il costante sviluppo tecnologico e la sempre più accessibile possibilità di fare nuovi incontri da remoto hanno reso necessario un adeguamento anche giuridico.

Il sexting rappresenta solo una delle tante sfaccettature della vita relazionale che il diritto è oggi chiamato ad interpretare alla luce delle nuove tecnologie e dei mutati costumi sociali.

Tutto questo ci porta a riflettere ancora una volta sul fatto che ciò che facciamo on-line ha inevitabili ripercussioni anche sulla realtà.

Per questo non posso che ribadire l’importanza di pensare bene prima di agire e di considerare tutte le conseguenze delle nostre azioni, anche se virtuali.



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