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Shopping online: una nuova direttiva per la tutela dei consumatori

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlare con voi di un’importante novità in materia di shopping online.

In questo periodo di saldi invernali è scattata la corsa all’acquisto da parte di moltissimi italiani che, sempre più spesso, preferiscono fare compere direttamente da casa, evitando i negozi.

L’acquisto di beni e servizi via internet è sempre più diffuso e interessa sempre più settori.

In effetti, è innegabile che acquistare un prodotto con un semplice clic, riceverlo comodamente a casa in pochi giorni e scegliere tra un’ampia gamma di articoli ha reso l’e-commerce assolutamente irrinunciabile.

Tuttavia, il commercio elettronico può nascondere diverse insidie come truffe e prodotti non conformi o difettosi che portano il consumatore a doversi necessariamente interfacciare con i venditori o ad agire contro di loro.

Nel caso dello shopping online, tuttavia, il rischio principale è quello di imbattersi in venditori che risiedono dall’altra parte del mondo e che, spesso, sono irrintracciabili da parte dei privati.

Proprio a fronte dell’aumento dei conflitti in tema di acquisti online, l’Unione Europea ha ritenuto di implementare la tutela dei consumatori intervenendo sulla gestione delle controversie tra questi e i venditori.

A tal fine è stata introdotta la direttiva (UE) 2025/2647 che modifica la disciplina della risoluzione alternativa delle controversie deiconsumatori, oramai troppo datata per gli sviluppi tecnologici dei nostri tempi.

L’obiettivo è quello di permettere ai consumatori di ricevere tutela senza necessariamente doversi imbattere in macchinose, articolate e anche costose procedure giudiziarie, offrendo loro un accesso più rapido alle cd. “alternative dispute resolution” (o ADR), per tali intendendosi le procedure di risoluzione extragiudiziale alle controversie tra consumatori e imprese.

Tra i più importanti punti di intervento vi è sicuramente l’ambito di applicazione delle ADR: se il consumatore risiede nell’Unione Europea, allora sarà per lui possibile accedere alla procedura di risoluzione alternativa non solo per controversie interne o transfrontaliere, ma anche nei confronti di professionisti stabiliti in Paesi terzi.

Questa possibilità vale anche per le obbligazioni che sorgono prima e dopo la stipula del contratto, ampliando la tutela lungo l’intero ciclo del rapporto commerciale.

Una volta che il consumatore presenta la propria richiesta, l’organismo di ADR contatta il professionista che ha, di norma, un termine di 20 giorni per comunicare se aderisce o meno all’ADR.

Sempre al fine di garantire una più rapida gestione delle controversie, è previsto che nel caso in cui venga presentato un numero elevato di controversie relative allo stesso ambito, queste vengano raggruppate, fermo restando che il consumatore interessato dovrà essere informato del raggruppamento.

La direttiva prevede poi anche specifici oneri per i professionisti, che dovranno avere cura di aggiornare i propri siti web indicando informazioni chiare sui sistemi Adr, e per gli Stati membri a cui viene richiesto di adottare politiche mirate per incentivare l’adesione dei professionisti a tali procedure.

COSA NE PENSO IO?

Credo che gli obiettivi della direttiva siano senza dubbio lodevoli e che, se attuati, possano effettivamente implementare la tutela dei consumatori.

L’unico elemento che suscita qualche perplessità è il fatto che gli Stati membri avranno tempo fino al 20 marzo 2028 per recepire la direttiva, termine che sembra far “sfumare” la concretizzazione delle tutele nella stessa previste e che rischia di esporre il consumatore ad una situazione di generale incertezza circa la corretta procedura da seguire per la tutela dei propri diritti.

Avv. Fulvia Fois



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