Un coltello in auto. Cosa dice la Legge?

Care lettrici e cari lettori,
oggi voglio parlarvi di un argomento molto interessante in merito al quale, tuttavia, riscontro una grande e pericolosa disinformazione.
I sempre più gravi fa; di cronaca che purtroppo quotidianamente apprendiamo dai media, e gli episodi di criminalità che interessano i nostri luoghi di residenza, uniti ad una generale sfiducia nella capacità preventiva e repressiva delle Forze dell’Ordine, portano molti soggetti a pensare a strumenti di “prevenzione” e di personale difesa per eventuali ed ipotetiche situazioni di pericolo di cui possono trovarsi ad essere vittime.
In quest’ottica e non disponendo di un porto d’armi, si pensa che munirsi di un coltello da tenere, ad esempio, in tasca o nel cruscotto dell’auto e da utilizzare solamente in caso di emergenza sia la soluzione adatta.
Ma è davvero così? Vediamo cosa dice la legge.
Differentemente da quello che si potrebbe pensare, anche i coltelli rientrano nella disciplina prevista dalla legge sul porto d’armi (Legge 110/1975).
Gli stessi, infatti, sono considerati come “armi bianche”, per tali intendendosi tutti gli strumenti da punta o da taglio come pugnali, baionette, coltelli e spade.
Ciò premesso, occorre considerare che l’art. 4 della predetta legge sancisce chiaramente che non possono portarsi fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa, senza giustificato motivo, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona.
La violazione di tale norma è punita con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000.
Questa norma pone diversi spunti di riflessione.
Il primo riguarda il “giustificato motivo” a fronte del quale, secondo quanto si legge nel dettato normativo, parrebbe possibile portare con sé un’arma da taglio.
Secondo la giurisprudenza, il giustificato motivo ricorre quando l’agente riesce a provare di essere in possesso dell’arma per particolari esigenze lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto.
Facciamo un esempio: potrà dimostrare il giustificato motivo l’agricoltore che sia trovato in possesso di un coltello che gli serve per prelevare gli ortaggi coltivati, mentre non potrà ritenersi sussistente il giustificato motivo – come del resto stabilito anche dalla Cassazione – nel caso in cui l’arma serva per “dividere” della sostanza stupefacente, trattandosi di un utilizzo illecito.
Ma questo vale per tutti i coltelli?
Risulta opportuno, a questo punto, fare una distinzione tra arma bianca impropria e arma bianca propria.
Generalmente, i coltelli vengono qualificati come arma bianca impropria, il cui porto al di fuori della propria abitazione viene sanzionato dal summenzionato art. 4 della legge 110/1975.
Tuttavia, qualora il coltello presenti determinate caratteristiche come la punta acuta e la lama a due tagli, allora lo stesso verrà qualificato come arma bianca propria il cui porto abusivo – ovvero in assenza di apposita licenza – configura il porto abusivo di armi previsto e punito dall’art. 699 c.p. punito con l’arresto da tre a 18 mesi.
Si prevede, invece, l’arresto da 18 mesi a 3 anni nel caso in cui il porto riguardi un’arma per cui non è ammessa alcuna licenza.
COSA NE PENSO IO?
Per la legge, portare con sé un coltello senza giustificato motivo è sempre una condotta illecita a prescindere dalla lunghezza della lama.
Avv. Fulvia Fois

